Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI penale con la sentenza n. 45490 depositata il 13/11/2015, precisando che integra una nullità’ di ordine intermedio il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi la custodia cautelare in carcere, laddove la difesa – pur avendone fatta richiesta – non abbia ottenuto copia delle intercettazioni.
Una pronuncia fortemente garantista del diritto di difesa, che non sancisce il vizio della ricerca della prova e del risultato in se’ considerati, ma della loro utilizzabilità’ in sede de libertate, poiché nullità a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p.
La mancanza risposta, anche attraverso motivazioni sintetiche delle ragioni di un diniego di accesso a tali intercettazioni, rappresentano una palese quanto inaccettabile violazione del diritto di difesa, che permettono l’annullamento del provvedimento impugnato al quale, difatti, sono giunti gli Ermellini.