A pronunciarsi in tal senso è la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (n. 1055/01/2017) seguendo però la scorta di un filone giurisprudenziale che a già caratterizzato, nello stesso senso, altre Commissioni Tributarie.
Quando infatti il contribuente contesta un atto dell’agente per la riscossione, deve costituirsi in giudizio per il tramite di un difensore e, allo stesso modo, deve provvedere Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia).
E ciò anche in conformità di quanto sancito dall’art. 11 D. Lgs. 546/92 che, per il processo tributario, stabilisce un espresso divieto per l’esattore di avvalersi di liberi professionisti nella difesa per le cause contro il contribuente successiva al 1 Gennaio 2016.
Infatti l’agente per la riscossione, a norma del citato art. 11, sta in giudizio direttamente o mediate la struttura interna territoriale sovraordinata.
Diversamente il contribuente potrà far dichiarare inutilizzabili tutte le difese mosse da Agenzia delle Entrate – Riscossione.