CARTELLA NULLA SE NOTIFICATA VIA PEC

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Ancora una decisione sull’annosa questione delle cartelle di pagamento notificate a mezzo posta certificata.

A pronunciasi questa volta è la Commissione Tributaria di Napoli (n. 1023/2017), la quale ha preliminarmente precisato che tale modalità di notificazione è legittima solo laddove la cartella debba essere recapitata ad un soggetto (società, professionista ecc.)  che per legge è tenuto obbligatoriamente alla tenuta della posta certificata.

Come già deciso da altre Commissioni territoriali (Reggio Emilia, Napoli e Lecce per citarne alcune), anche per i giudici lombardi il solo recapito della cartella in formato pdf non è valido.

Invero, secondo le regole dettate per il processo civile telematico, e applicabili anche alla materia tributaria, il file notificato deve essere formato come .p7m, formato che richiede quindi la sottoscrizione digitale e ne garantisca l’integrità e l’immodificabilità del testo contenuto nel file.

Diversamente se al contribuente la cartella viene notificata a mezzo pec, ma esclusivamente nel formato pdf, la stessa va annullata

 

 

AER

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