Con la sentenza del Luglio scorso (n. 33772) la IV sezione penale della Cassazione ha stabilito che l’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, è titolare di una posizione di garanzia diretta a proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente, dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
Il caso giudicato è quello di una donna che, alla guida del proprio veicolo, aveva tagliato la strada ad un motociclista, compiendo una manovra azzardata.
Il motociclista era caduto a terra, anche se la donna non lo aveva in alcun modo toccato o urtato col proprio veicolo.
La donna si era avveduta della caduta, ma non aveva prestato soccorso, venendo successivamente identificata solo grazie ad un testimone che avevo annotato il numero di targa.
La donna veniva quindi giudicata e condannata per omissione di soccorso in primo ed in secondo grado, con motivazione ritenuta condivisibile dalla Cassazione.