Con la sentenza n 9558/2017 la Cassazione si è pronunciata nel senso della validità di un contratto di locazione afferente ad un immobile risultato abusivo.
La sentenza veniva impugnata proponendo ricorso in cassazione con cui venivano reiterati gli stessi motivi esaminati in appello, ovvero la nullità del contratto di locazione per impossibilità e illeceità dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e della causa concreta contraria a norme imperative.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “Il carattere “abusivo” di una costruzione concretizzandosi in una illeceità dell’opera, può essere certamente fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare in alcun modo l’invalidità del contratto di locazione.”
E ciò perché, continua la Corte, la difformità urbanistica è causa di responsabilità verso lo Stato, ma non inficia i rapporti tra le parti contraenti, tanto più se – come nel caso di specie- di tale difformità si faceva menzione nello stesso contratto di locazione.