DANNO PROVOCATO DA ANIMALI, NE RISPONDE IL GESTORE DELLA STRADA

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La Cassazione con la sentenza n. 11785 del 13 Maggio scorso ha ribadito i principi già consolidati in tema di responsabilità da cose in custodia, precisando che il gestore è comunque tenuto al risarcimento del danno, anche laddove abbia posto una congrua recinzione.

Salvo che dimostri che la presenza dell’animale sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

E ciò – continua la Cassazione – in conformità degli obblighi derivanti dalla cose in custodia, di cui gli ermellini danno un’interessante lettura.

L’art. 2051 c.c. che detta la disciplina in materia, stabilisce che il danneggiato ha solo l’onere di dimostrare l’esistenza del danno ed il nesso causale tra l’vento stesso (l’incidente) e la cosa in custodia (l’autostrada nel caso di specie).

Null’altro deve provare.

Il gestore, invece, su sui grava una presunzione di responsabilità ex art. 20151 c.c., per andare esente da addebiti, è tenuto a dimostrare l’esistenza di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero il causo fortuito.

Applicando tali principi al caso giunto in Cassazione, i giudici hanno confermato che l’automobilista coinvolto nell’incidente aveva dato prova di quanto sopra, non ergendo peraltro alcun profilo di responsabilità a titolo di concorso di colpa.

Nessuna prova era invece stata data dal gestore dell’autostrada circa la modalità di accesso del capriolo sulla strada e, dunque, non se ne poteva escludere l’abbandono da parte di terzi o lo sbalzamento da parte di veicolo adibiti al trasporto animali o l’intrusione da campagne vicine.

Circostante insomma che non potevano configurare il caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del gestore.

capriolo

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