Con decreto emesso il 17 Marzo scorso, il Tribunale di Pordenone ha stabilito che, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita in materia di famiglia, ex art. 6, d.l. n. 132/2012, non è necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, richiesta dal terzo comma del precedente art. 5.
L’accordo veniva quindi trascritto presso gli uffici di stato civile, ma non ottiene la trascrizione nei registri immobiliari, poiché il conservatore si rifiuta mancando l’autentica del pubblico ufficiale a ci autorizzato.
I coniugi impugnavano il suddetto rifiuto, trovando accoglimento delle loro doglianza in sede giudiziale.
Il Tribunale adito, infatti, provvedeva ad accogliere il loro ricorso, ordinando al conservatore l’immediata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.