SE C'E' PUZZA E' REATO!!

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La Cassazione con la sentenza n. 14467 del 24 marzo scorso ha precisato che nel caso di cattivi odori si configura la contravvenzione dell’art. 674 c.p.

Cosi gli ermellini hanno condannato una coppia per molestie olfattive, ipotesi inquadrata nella fattispecie del “getto pericoloso di cose” ex art. 674 c.p. a causa delle continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti.

E ciò anche in riforma della sentenza della sentenza di appello.

Scrive la Cassazione: “La puzza di fritto è reato è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’articolo 844 del Codice civile”. Nel caso in esame, tale tollerabilità è stata ritenuta superata; di qui la decisione della Corte di respingere il ricorso presentato dai proprietari “olfattivamente molesti”

 

puzza

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