Con decreto del Novembre 2016 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha respinto il ricorso dei nonni materni che chiedevano di continuare a mantenere rapporti stabili e continuativi con la nipote, in seguito alla separazione dei genitori di quest’ultima.
Successivamente alla riforma del 2012, infatti, il nuovo art. 317 bis c.c. prevede anche per gli ascendenti la legittimazione ad agire in giudizio per l’esercizio dei diritti loro riconosciuti rispetto ai minori.
Dunque, anche se la norma richiamata non attribuisce espressamente ai nonni un autonomo diritti di visita dei nipoti, conferisce loro di poter agire giudizialmente affinché, nel primario interesse del minore, il legame nonno/nipote venga garantito e rispettato.
Cò nonostante – e con una voce fuori dal coro rispetto alla giurisprudenza minorile che ormai sul punto si è formata – il Tribunale di Venezia ha ritenuto di accogliere le doglianze del padre e di rigettare il ricorso dei nonni materni, precisando che la nuova formulazione dell’art. 317 bis c.c. non ha apportato alcuna novazione sotto l’aspetto processuale e che, quindi, l’azione giudiziaria garantita agli ascendenti va ricondotta solo alle ipotesi di cui all’art. 333 c.c., ovvero nel caso di condotta del genitore pregiudizievole per il minore.
Circostanza questa che, nel caso di specie, mancava; da cui il rigetto della domanda dei nonni materni.