LA CASA CONIUGALE E LA NUOVA CONVIVENZA

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Con una pronuncia che mette ancora una volta in primo piano la tutela del minore, il Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 29 Dicembre 2016 ha stabilito che il coniuge affidatario di figli minori al quale sia stata assegnata la casa coniugale, non perde automaticamente il godimento di quest’ultima se instaura una convivenza more uxorio.

Infatti, continua il Tribunale, il godimento della casa familiare è in ragione dell’interesse dei figli; interesse e tutela che non vengono certamente meno nell’ipotesi in cui il coniuge affidatario instauri una nuova relazione sentimentale.

Qualora, invero, si stato accertato che la presenza di un nuovo compagno non alteri gli equilibri familiari e non crei conseguenze dannose per i minori, la casa familiare può e deve rimanere la stessa, perché è quel solido ambiante domestico che i figli ritroveranno che è parte della loro stessa sicurezza.

 

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