Con ordinanza n. 142 emessa il 05/01/2017 la Cassazione ribadisce il principio della nullità della notifica alla parte personalmente, anziché all’avvocato domiciliatario.
Chiamata a decidere di un ricorso tra un contribuente e l’agente per la riscossione in merito alla opposizione di una cartella di pagamento, gli ermellini hanno precisato che la notifica deve essere effettuata in cancelleria, presso il procuratore della parte e non alla parte personalmente.
Infatti, quando la parte elegge domicilio presso il procuratore e questi non abbia a sua volta eletto domicilio presso altro avvocato c.d. domiciliatario, la domiciliazione si ha ex lege presso la cancelleria del giudice procedente.
L’omissione di tale notificazione comporta la nullità della stessa, ma non la sua inesistenza.