A pronunciarlo è il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11402/2016, il quale ha stabilito che la mail può essere acquisita quale prova documentale, dunque anche se non si tratta di posta certificata ed anche in assenza di firma elettronica.
Anche se la mail non è un documento di provenienza e riferibilità “certa , secondo il Tribunale di Milano può valere come prova, anche considerando quanto previsto dall’EIDAS – il Regolamento Europeo per le identità digitali – il quale prevede che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.
Una sentenza certamente discutibile, che si discosta dal consolidato orientamento e che creerà non pochi problemi nelle aule di tribunale.