L'ABUSO EDILIZIO E I TERMINI DI PRESCRIZIONE

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Commettere un abuso edilizio vuol dire realizzare un’opera senza un titolo edilizio, determinato così sia un illecito amministrativo che un reato.

L’illecito amministrativo non è soggetto a termini prescrizionali, quindi il Comune può sempre ordinare la demolizione dell’opera. In tali casi, però, si richiede che l’amministrazione comunale dia conto delle ragioni di pubblico interesse che dovrebbero essere garantite con la demolizione del manufatto abusivo. Il Comune, cioè, oltre alle normali esigenze di legalità, dovrà dettagliatamente motivare, tenendo altresì conto degli interessi del privato ormai raggiunti con l’opera stessa, il perché il manufatto debba necessariamente essere demolito.

Quanto alle conseguenze penali, il reato di abuso edilizio è una contravvenzione, come tale  soggetto al più breve termine prescrizionale di 4 anni; termine che può essere aumentati sino a 5 anni nel caso di uno o più atti interruttivi.

Esso si considera consumato nel momento in cui l’opera viene realizzata e possono essere chiamati a risponderne il titolare del permesso di costruire (se c’è), il committente dell’opera ed il costruttore.

L’abuso edilizio viene, di norma, verificato per il tramite di un accertamento da cui deriva un sequestro dell’opera; è da tale accertamento che i termini prescrizionali iniziano a decorrere.

Qualora invece al controllo dei vigili non sia conseguito un sequestro, il reato si considera a natura permanente e, dunque, perdura sino alla sentenza di primo grado.

 

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