Così ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza del 19 Ottobre scorso, discostandosi da un orientamento che, seppur recente, inizia a prendere piede in molte realtà italiane.
Il Tribunale per i minorenni aveva affidato la bimba ai servizio sociale, collocandola prevalentemente presso il padre e disciplinando i rapporti con la madre.
La madre aveva poi richiesto il collocamento presso se stessa ed il padre si era opposto.
I servizi sociali avevano relazionato di una madre poco affidabile, con umore variabile e con la presenza di un altro bambino nato da altra relazione. Il padre, invece, aveva ottenuto una valutazione più che positiva.
La bimba, poi, si mostrava unita ed attaccata ad entrambe le figure genitoriali.
Ciò posto, il tribunale di Milano ha ritenuto – sulla base del principio di precauzione – di non modificare la situazione della bimba, posto che il padre non solo si era mostrato attento verso la minore, ma aveva sempre rispettato e favorito il mantenimento del rapporto con la madre.
Sulla base di tali considerazioni, distaccandosi anche dall’orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza del 14/09/2016, i giudici di merito hanno ritenuto che in caso di conflitto genitoriale sul prevalente collocamento dei figli il criterio guida è il superiore interesse del minore, non trovando applicazione il principio della maternal preference, non essendo questo – continua il Tribunale – neanche previsto nel codice civile.
Anche a livello europeo, poi, il principio della bigenitorialità comporta la parità genitoriale rispetto al collocamento della figlia, non potendo dare preferenze a priori alla figura materna.