In occasione di un ricorso deciso da un giudice spagnolo in tema di contatti bancari e introduzione di “tasso minimo”, è intervenuta la corte di giustizia europea con la decisione C-154/15, C-307/15 e C-308/15 (cause riunite).
Le clausole dichiarate viziate in sede europea prevedono, in sostanza, che laddove il tasso di interesse scende al di sotto di una certa soglia indicata nel contratto e decisa unilateralmente dall’istituto di credito (il c.d. tasso minimo), il consumatore debba comunque continuare a pagare interessi almeno equivalenti a tale soglia minima.
In tali casi, continua la corte di giustizia europea, il giudice nazionale deve disapplicare la clausola abusiva, ripristinando la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato concretamente in assenza di tale clausola.
Con conseguente restituzione di tutte le somme indebitamente percepita dalla banca.
INTERRUZIONI DEL SERVIZIO IDRICO NEL VII MUNICIPIO DI ROMA. LO […]