CONDOMINIO: USUCAPIBILI LE PARTI COMUNI

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Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20039 del 06/10/2016. precisando che ciascun condomino può usucapire la quota degli altri condomini senza che sia necessaria una inversione del possesso, avendo però cura di dimostrare il godimento del bene a titolo esclusivo.

Per usucapire – continua la Cassazione – non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall’uso del bene comune, ma è altresì necessario allegare e dimostrare di aver goduto del bene attraverso proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile col godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possiede uti dominus e non più uti condominus, senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.

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