VA RESTITUITO IL CANONE D'AFFITTO SE IL CONTRATTO NON E' REGISTRATO

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Così ha pronunciato la Corte di Cassazione Sez. III civile con la sentenza n. 25503 del 13/12/2016, stabilendo che il contratto di locazione non registrato è come se non fosse mai stato sottoscritto, con la conseguenza che il locatore non ha alcun diritto a trattenere le somme del conduttore corrisposte a titolo di affitto.

La registrazione del contratto di locazione, in seguito alla legge di stabilità del 2016, è un onere a carico del proprietario dell’immobile, il quale deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione nei successivi 60 giorni al conduttore  e all’amministratore del condominio (consegnando copia dell’avvenuta registrazione).

La registrazione, poi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può avvenire anche in ritardo, entro 1 anno con il c.d. ravvedimento operoso; registrazione tardiva che, però, non sana la  nullità nel periodo della mancata copertura.

 

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