Preliminarmente è necessario capire cosa detta il regolamento di condominio, nel quale potrebbe essere adottata una specifica clausola che pone tale divieto, al fine di tutelare l’estetica dell’edificio.
Una clausola di questo tenore deve essere stata approvata all’unanimità dall’assemblea, ovvero:
al momento dell’acquisto dell’appartamento, quando innanzi al notaio i proprietari accettano il regolamento già predisposto dal costruttore (il regolamento contrattuale);
quando tutti i condomini votano all’unanimità in assemblea (regolamento assembleare).
Se invece il regolamento nulla dice in proposito, tutti i condomini potranno stendere i panni al di fuori di finestre, terrazze e balconi.
In tali casi però, come ha precisato la Cassazione anche con la sentenza n. 7576/2007, i panni non devono in alcun modo bagnare e/o arrecare pregiudizio all’appartamento sito al piano sottostante.
Se nonostante ciò il comportamento scorretto viene ripetuto, i proprietari che alloggiano nell’appartamento che “subisce” tale condotta (che è prima di tutto una regola di civile convivenza), potranno denunciare per getto di cose pericolose o idonee ad imbrattare e molestare, i proprietari dell’appartamento al piano superiore che pongono in essere tale condotta.