Il Direttore responsabile – e non il direttore editoriale – risponde della paternità delle pubblicazioni, essendo totale di una specifica posizione di garanzia, in quanto tale tenuto ad esercitare il controllo su ogni atto idoneo a commettere un ipotetico reato se pubblicato.
A dirlo è la Cassazione Sez. V penale con la sentenza n. 42309 pronunciata il 6 Ottobre scorso.
Invero, le due figure non sono affatto assimilabili: il direttore responsabile assume, come si accennava, la paternità della pubblicazione ponendosi in posizione id garanzia ex art. 57 c.p.;il direttore editoriale, invece, detta le linee per la politica da seguire, in rappresentanza dell’editore, in vista del prodotto giornalistico che verrà poi realizzato dal direttore responsabile.
Indi non sussiste tra le due figure nessun concorso ex art. 110 c.p. nella commissione dei fatti costituenti reato.