Così ha stabilito la Corte di Cassazione Sez. IV del 23 Settembre scorso, con la sentenza n. 39474.
I giudici di legittimità sono partiti dal punto fermo secondo cui l’automobilista è sempre responsabile dei danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo da egli guidato; in particolare risponde comunque di omicidio colposo stradale, il conducente che investe il pedone durante la fase di attraverso stradale da parte di quest’ultimo.
E ciò anche se il pedone si è accinto ad attraversare in zona non segnala dalle strisce pedonali.
Tuttalpiù, continua la Cassazione, in tale ultima ipotesi, sarà più agevole per il conducente dimostrare che il passaggio del pedone in mezzo alla strada era impossibile da prevedere con congruo anticipo per frenare l’auto.
Infatti, per la responsabilità dell’automobilista per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo sia un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, causa da sola sufficiente a produrre il danno.
In altri termini, il conducente non deve avere alcuna colpa e deve risultare che anche la più prudente e accorta delle persone non sarebbe mai riuscita a impedire l’impatto o che, comunque, anche una manovra di emergenza non avrebbe potuto evitare l’investimento.
In ogni caso, l’onere della prova è a carico dell’automobilista.
Nel caso di specie, la Cassazione ha pronunciato che “Non costituisce evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente un autoveicolo, l’attraversamento in orario notturno, da parte di un pedone, di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo. In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli”.