IL VALORE DEL RAPPORTO UOMO/CANE ORA RICONSCIUTO ANCHE IN TRIBUNALE

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Il 17 Settembre 2016 il Tribunale di Pavia ha pronunciato la sentenza n. 1266, con la quale ha riconosciuto il danno patrimoniale, ed il conseguente risarcimento del danno, per l’uccisione di un animale domestico.

La vicenda giudiziaria nasceva dalla richiesta del proprietario di un cane, morto a causa di un colpo di fucile sparato da un cacciatore, mentre il cane si trovava all’interno di una proprietà privata.

Per tale episodio il cacciatore era stata anche condannato in sede penale, ex art. 544 bis c.p, per aver causato con crudeltà la morte del cagnolino.

Il Giudice civile, sulla base dell’accertamento della responsabilità penale, riteneva legittimità la richiesta risarcitoria che parte attrice correttamente informava al principio del neminen leader, di cui all’art. 2043 c.c.

Del resto la giurisprudenza ha più volte chiarito che deve essere risarcito il danno non patrimoniale per la perdita di un animale da affezione, trattandosi di un diritto che rientra tra quelli fondamentali della persona, che va oltre il diritto di proprietà, e che si innesta sul rapporto consolidato tra uomo ed animale.

Il rapporto uomo/animale, infatti, non può in alcun modo essere paragonato al rapporto con una cosa, instaurandosi tra il proprietario ed il cane una sinergia ed un legame talmente personale e speciale, che travalica i confini del semplice diritto di proprietà e che incide anche sulle abitudini quotidiane dell’uomo.

Una relazione affettiva, quindi, che trova tutela costituzionale dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Costituzione, da cui deriva certamente l’obbligo al risarcimento del danno nel caso di violazione.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno purtroppo subìto una perdita di questo tipo, di contattare l’associazione EARTH con la quale lo Studio G&L Avvocati collabora fornendo assistenza legale.

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