Lo ha stabilito la Cassazione sez. III con la sentenza 18762 del 23/09/2016.
Partendo dal principio di eguaglianza formale e sostanziale, in base al quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che è compito dello Stato rimuovere ogni ostacolo in tale senso, gli Ermellini hanno stabilito che costituisce una barriera architettonica, che dunque va eliminata, il bancomat installato da una banca all’interno di un edificio privato, ma comunque aperto al pubblico.
Il bancomat, infatti, rendeva difficoltoso, se non impossibile, il libero accesso alle persone disabili, con ciò ostacolando lo svolgimento di una banale ed ordinaria attività, quale il prelievo dei propri soldi.
La banca, quindi, è stata condannata rimuovere la barriera architettonica e a risarcire il danno arrecato.