BONUS MALUS: QUANDO L'AUMENTO E' ILLEGITTIMO

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La Sezione III civile della Cassazione con la sentenza n. 18603 del 22/09/2016 ha stabilito che grava sull’assicurazione che stipula la transizione con un terzo, dare prova delle condizioni al cui verificarsi opera l’aumento del premio assicurativo, dimostrando quindi di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia.

La clausola bonus-malus – continua la Cassazione – non introduce un’ulteriore obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, ossia l’obbligo della compagnia assicuratrice di adempiere esattamente alla prestazione mantenendo indenne il proprio assicurato dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

Obbligo che, tuttavia, l’assicurazione deve adempiere secondo la buna fede di cui all’art. 1375 c.c.

Tali conclusioni sono state recepite  dall’art. 124 D.Lgs. 209/2005 il quale dispone, da un lato, l’obbligo per le assicurazioni di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative della polizza e, dall’altro, esclude ogni applicazione arbitraria della clausola bonus-manus impedendo alle assicurazioni di applicare ogni variazione prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

Ne deriva che, il risarcimento del danno corrisposto dall’assicurazione direttamente al presunto danneggiato, sul semplice presupposto della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo qualunque valutazione in merito invece ai dettagli offerti dall’assicurato – gravandolo dell’aumento della c.d. classe di rischio – integra la violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall’assicurazione al terzo produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest’ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.

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