Il Magistrato che provvede alla scarcerazione dell’indagato oltre i termini di durata massima della custodia cautelare, commette violazione di legge e pertanto va sanzionato disciplinarmente.
Così le SSUU civili della Cassazione con la sentenza n. 18397 del 20/09/2016 a conferma di un orientamento ormai dominante secondo il quale, per giustificare la mancata applicazione della normativa che impone la scarcerazione dell’indagato, occorre un elemento esterno all’illecito, ovvero una circostanza che rientri nella condizione di esigibilità dell’ottemperanza del precetto normativo, che impone i termini della carcerazione preventiva in fase cautelare, oltre i quali la lesione del diritto alla libertà diventa ingiustificata.
Diversamente la libertà di ogni singolo individuo, costituzionalmente garantita – non può essere illegittimamente ristretta e, nel caso in cui ciò si verifichi, il Magistrato va immediatamente sanzionato.