Le conseguenze del mancato rispetto dei termini del contratto preliminare non riguardano il cedente promissario acquirente.
Ennesima vittoria dello Studio Legale G&L che “sbroglia” una matassa giuridica, trovando conforto nella sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto le proprie tesi.
Il caso: un costruttore stipula, con un promissario acquirente, un contratto preliminare per la compravendita di un immobile.
Il promissario acquirente cede, con l’assenso del costruttore, il preliminare ad un nuovo promissario acquirente, liberandosi così da qualsiasi obbligazione inerente il contratto.
Così sancisce il Tribunale di Roma, il quale, in accoglimento della tesi avanzata dallo Studio Legale G&L in difesa del promissario acquirente originario, ha sancito che il mancato rispetto dei termini di consegna dell’immobile, non è questione che riguarda il primo promissario acquirente il quale rimane del tutto indifferente alle successive sorti del contratto.
Eventuali danni e costi derivanti dal ritardo della consegna, pertanto devono essere richiesti direttamente al costruttore.
Così con la sentenza indicata è stato sancito il difetto di legittimazione passiva del primo promissario acquirente nei confronti della richiesta di risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna dell’immobile.
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