Così ha stabilito il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 498/2016, precisando che l’acquirente può tirarsi indietro – e quindi non è obbligato all’acquisto – se al momento del compromesso manchi l’abitabilità.
In tali casi, continua il Tribunale, parte acquirente può chiedere la risoluzione del contratto, trattandosi di una grave inadempimento della controparte, così come previsto dalla legge.
Alla risoluzione del contratto segue ovviamente la restituzione di tutte le somme sino quel momento versate
In particolare la mancanza del certificato di agibilità dell’appartamento, secondo il Tribunale configura sempre un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.
Per cui il compromesso già sottoscritto può essere sciolto senza successive verifiche ed accertamenti.
Non solo, la violazione da parte dell’obbligato a produrre il certificato di abitabilità, comporta anche il risarcimento del danno in favore di parte acquirente.