Con la sentenza depositata il 13 Maggio scorso, la Corte d’Appello di Venezia ha qualificato come fatto di lieve entità la condotta di un imputato accusato di plurime cessioni di cocaina, condannandolo per il reato previsto nella forma ordinaria ex art. 73 comma 1 DPR 309/90.
La Corte d’Appello ha ritenuto corretta tale valutazione, precisando che si deve riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti; nelle condotte di cessione a consumatori finali, anche continuative, effettuate però con rudimentali organizzazioni di mezzi e di persone, quando non risulti una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità sociale.
Precisa la Corte che, le modifiche legislative e gli interventi costituzionali, hanno dato vita ad un autonomo reato che è cosa assai diversa dalla semplice trasformazione formale dell’attenuante di cui al comma 5 previgente.
All’esito delle modifiche intervenute, continua la Corte, nel reato ordinario, comma I e IV art. 73, si distingue tra droghe leggere e pesanti, con pene diverse e con modificazioni delle tabelle ministeriali.
Il comma V dell’art. 73, invece, non prevede più una circostanza attenuante, ma – sia per le droghe leggere che per quelle pesanti – un autonomo reato che sanziona i fatti previsti dall’art. 73 (quindi descritti nel I e nel IV comma).
Dunque, mentre per il reato ordinato di cui al I e IV comma conta il tipo di sostanza, nella previsione del comma V essa non conta più, non essendo tra gli indici richiamati dal legislatore per definire la tenuità del fatto.