Così ha stabilito la Cassazione sez. I penale con la sentenza n. 2 del 24/06/2016 pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza di condanna emessa nei confronti dei gestori di un club privato, all’interno del quale consentivano attività di intrattenimento e spettacolo, con esibizione di un gruppo musicale senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela della pubblica incolumità.
In particolare, all’interno del club la commissione tecnica ometteva verificare preventivamente la solidità e la sicurezza dell’edificio, nonché l’esistenza di idonee uscite antincendio.
La Cassazione ha ritenuto che l’associazione esercitasse un’impresa commerciale e non fosse un circolo privato senza fini di lucro (come invece sostenuto dalla difesa), affermando che integra il reato di cui all’art. 681 c.p. l’esercizio – in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative – di un’attività di intrattenimento e spettacolo in un locale formalmente concepito come club privato e come tale apparentemente accessibile solo a una ristretta cerchia di aderenti, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a una generalità indeterminata di soggetti e, dunque, a chiunque sia disposto al pagamento della quota di adesione richiesta.