LA CASSAZIONE DICE SI AI VIRUS SPIA NELLE INTERCETTAZIONI

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Le Sezioni unite Cassazione all’udienza del 28 aprile 2016 si sono pronunciate in merito alla questione della possibilità di utilizzare agenti informatici NELLE intercettazioni tra presenti, senza previa individuazione, nel decreto di autorizzazione, dei luoghi ove si svolgeranno le conversazioni.

Con la sentenza del maggio 2015 la Cassazione aveva dichiarato inutilizzabili le incarnazioni effettuate con tali modalità in quanto nel decreto del Gip non erano stati indicati luoghi in cui la registrazione veniva autorizzata (cfr. nota sentenza caso Musumeci).

Ebbene le SSUU hanno confermato che nell’autorizzazione all’intercettazione di conversazioni tra presenti non è necessario indicare nel decreto autorizzativo i luoghi ove effettuare le captazioni, essendo sufficiente il riferimento al soggetto nei confronti del quale svolgere l’attività.
L’unico riferimento normativo ai luoghi ove effettuare intercettazioni è quello, in negativo, contenuto nella seconda parte del comma 2 dell’art. 266 cpp, che esclude la possibilità di effettuare intercettazioni di conversazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora, a meno che vi siano fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Tale divieto trova, poi, una deroga espressa nell’art.13 della l.12 luglio 1991 n.203, che, per le indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata.

Diversamente l’indicazione del luogo ove le intercettazione devono svolgersi non è criterio inserito né nell’art. 266 comma 2 c.p.p., né dalla giurisprudenza della CEDU.

Alla luce delle considerazioni che precedono può enunciarsi il seguente principio di diritto:

Limitatamente ai procedimento per delitti di criminalità organizzata, è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni – tra presenti – mediante l’installazione di un cantatore informatico in dispositivi elettronici portatili (personal computer, tablet, smartphone ecc.) – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pur non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa.

 

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