È nullo il licenziamento della lavoratrice per assenza ingiustificata qualora al termine della maternità non si presenti presso la sede della società in un diverso comune dove il datore l’ha nel frattempo trasferita.
Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza del 30 Giugno 2016 n. 13455, affermando che il testo unico sulla maternità esplicitamente attribuisce alla madre il diritto di rientrare al lavoro nel municipio dove era precedentemente occupata.
La neo mamma, infatti, diritto di rientrare in servizio dopo la maternità presso la stessa unità aziendale di provenienza oppure in una differente unità produttiva ma comunque nell’ambito dello stesso comune.
Pertanto non può dirsi ngiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, risultando il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro privo di legittimità.