L'INFEDELTA' SI PRESUME CAUSA DELLA CRISI DI COPPIA

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Così ha stabilito la Cassazione Sez. I civile con la sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016.

L’infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, comma 2 c.c.): così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione.

È quindi la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, comma 1 c.c.).

Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta, occorrendo l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc”).

La presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all’accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, (si pensi ai c.d. separati in casa) si prospetta solo un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l’applicazione della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.

Spetterà, quindi, all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.

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