SOSTANZE STUPEFACENTI E AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

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Con la sentenza del 7 Aprile 2016 della Sez. I penale, la Cassazione ha di fatto eliminato la distinzione tra tossicodipendente e colui che abusa di sostanze stupefacenti, ai fini della concessione dell’affidamento terapeutico ai servizi sociali.

Trattasi, come noto, di una particolare forma di affidamento ai servizi sociali, prevista per i tossicodipendenti e alcooldipendenti dal DPR 309/90, che intendano seguire un percorso terapeutico di guarigione.

Ebbene, la Cassazione fa notare che nell’ultima versione del manuale diagnostico DSM, viene eliminata ogni distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti, sul presupposto scientifico che tutte le dipendenze ed i relativi problemi comportamentali rientrano nella categoria generale dei “disturbi da uso di sostanze”.

Tale conclusione appare certamente condivisibile, in considerazione della particolare “categoria” di soggetti cui tale percorso è riservato, soprattutto in considerazione di una visione ormai superata di tale malattia (supera anche dal citato manuale diagnostico), improntata ancora alla distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti non più accettabile.

Le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale di Sorveglianza in sede di riesame erano proprio improntate su tale obsoleta distinzione, che rendeva assolutamente necessario cassare la sentenza impugnata e chiedere un nuovo esame che tenesse conto, evidentemente, dell’evoluzione dei parametri nosografici applicabili alle ipotesi di abuso di sostanze stupefacenti.

 

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