La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – nel caso di specie l’installazione di un servo scala – sorretta da evidenti principi di solidarietà, prescinde dalla persistente presenza di un condomino disabile, di tal che il diritto alla conservazione e all’utilizzo degli anzidetti dispositivi provvisori, qualora già installati, non può configurarsi quale diritto personale, intrasmissibile, del condomino disabile, pertanto, lo stesso non viene meno col suo decesso.
Cosi ha deciso la II sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 3858 del Febbraio scorso.
Con riferimento all’installazione degli impianti c.d. provvisori (del tipo servo scala), la Legge n. 13 del 1989 art. 2 comma 2, prevede una forma di autotutela che consente al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a proprie spese servo scala e/o altre strutture mobili, ovvero modificare l’ampiezza delle porte d’accesso.
Ai fini dell’installazione del dispositivo antibarriera è, pertanto, necessaria la presenza e la residenza nel condominio di un soggetto disabile; ciò non è altrettanto vero per l’utilizzo del dispositivo, che può servire anche ad altri soggetti che risiedono nel medesimo condominio, dovendo in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera – realizzata con il contributo pubblico – non venga meno con la persona nel cui interesse è stata originariamente installata.