Con la sentenza n. 15427/2016 le Sezione Unite penali della Corte di Cassazione hanno affrontato e risolto positivamente il quesito se il periodo di sospensione disposto dal giudice penale nella ipotesi di presentazione di istanza per l’accertamento di conformità debba o meno essere considerato ai fini del calcolo della prescrizione del reato di abuso edilizio e se, in caso di successive istanze di rinvio del processo dinanzi al giudice pena debbano applicarsi le norme in tema di sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p.
Per rispondere al quesito la Cassazione ha ritenuto dapprima necessario porre l’accento sulle differenze tra condono edilizio e sanatoria.
Il condono edilizio di cui alla Legge 47/1985 si caratterizza per l’efficacia limitata nel tempo, poiché finalizzato alla regolarizzazione di determinati abusi edilizi individuati entro un arco temporale dettagliato dalla norma. L’effettivo estintivo, poi, è subordinato al pagamento di un’oblazione ed è formalizzato traverso un’attestazione rilasciata dal Comune interessato della regolarità di quanto corrisposto.
La sanatoria di cui alla DPR 380/2001 è, invece, destinata al recupero degli interventi abusivi previo accertamento della conformità degli stessi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché alla sussistenza di altri specifici requisiti richiesti dalla legge. Ciò posto, in base all’art. 36 del detto DPR la sanatoria può essere ottenuta quando l’opera eseguita in assenza di permesso sia comunque conforme ai detti strumenti urbanistici e di attuazione.
Nonostante le differenze – continua la Corte – entrambe le procedure comportano una sospensione del processo che incide, diversamente, sulla prescrizione.
Per il condono edilizio esistono due tipi di sospensione del processo: una automatica di cui all’art. 44 Legge 47/1985 in quanto applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico indipendentemente dalla presentazione o meno di una domanda di condono; ed una sospensione obbligatoria ex art. 38, subordinata all’accertamento della presentazione della domanda di condono ed al versamento della prima rata di oblazione autodeterminata;
Ciò posto e dirimendo un contrasto giurisprudenziale, le SSUU hanno ritenuto l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa per la definizione della sanatoria e al differimento del procedimento penale.
Dunque, ribadendo la prescrizione quinquennale dei reati di abuso edilizio gli Ermellini hanno precisato che:
la sospensione del processo prevista nel caso di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 deve essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio.
In caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 DPR 380/2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159 comma 1 n. 3 c.p.