Con la sentenza n. 13681 del 06/04/2016 2016 le SSUU hanno precisato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è applicabile ad ogni fattispecie criminosa ricorrendone i presupposti di legge e, nell’ipotesi in cui siano previste sanzioni amministrative accessorie, la competenza alla loro applicabilità è demandata al Prefetto.
Secondo la Cassazione, infatti, la tenuità del fatto è causa di non punibilità che opera in ogni caso, poiché non è la configurazione in astratto del delitto che il giudice deve prendere in considerazione per stabilire la tenuità o la gravita, quanto le concrete circostanze con cui l’illecito è stato perpetrato, ponendo particolare attenzione a tutti gli indici di cui all’art. 131 bis c.p.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p.: a tale giudizio può giungersi solo in seguito ad una considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, sicché – sostengono le SSUU – “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica … qualunque reato, anche l’omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco”.
Conseguentemente anche nei reati senza offesa, contrassegnati da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare anche in questi casi la concreta manifestazione del fatto illecito.
Diversamente verrebbe vanificata la previsione legislativa e la finalità con la stessa perseguita.