Da Giugno 2016 entrerà in vigore il nuovo art. 69 del d.lgs. 546/92 il quale, innovando la materia del giudizio tributario, consentirà al contribuente risultato vittorioso in primo grado, di attivare immediatamente la procedura esecutiva.
Un’ innovazione che stravolge l’attuale rito tributario in forza del quale, ancora attualmente e sino a Maggio del 2016, il contribuente può dare corso all’esecuzione forzata solo in seguito ad una pronuncia a lui favorevole che sia passata in giudicato, quindi, non più soggetta ad impugnazione.
Tale importante novità non sarà limitata solo ai tributi ed alle sanzioni, ma si estenderà a tutte le controversie relative a consistenza e classamento degli immobili, nonché a quelle aventi ad oggetto la rendita catastale.
Nei casi però in cui l’importo richiesto al contribuente superi i 10 mila euro, il Giudice potrà subordinare, con apposita motivazione, la restituzione alla presentazione da parte del contribuente/ricorrente di un’idonea garanzia in attesa dell’esito definitivo del giudizio.