Con la sentenza n. 5574 del 22/03/2016 la Cassazione sezione lavoro ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa, intimato nei confronti di un lavoratore che aveva abusato dei permessi ex legge 104.
Dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 il lavoratore può, infatti, beneficiare a condizione che presti assistenza continuativa ed esclusiva al familiare disabile.
Il lavoratore deve quindi impiegare l’intera giornata per l’accudimento del disabile, non potendo utilizzare per motivi personali tutte o parte delle ore di permesso retribuite.
La condizione di chi utilizzi anche solo parte delle ore di permesso per scopi personali, che esulano dall’accudimento di un familiare con handicap, è secondo la Cassazione comportamento oggettivamente grave, tale da far venir meno il rapporto fiduciario col datore di lavoro e, quindi, idoneo a giustificare il c.d. licenziamento in tronco senza preavviso (licenziamento per giusta causa).