Confermando la condanna della Corte d’Appello di un’insegnante rea di aver schiaffeggiato un suo alunno, la Casazione con la sentenza resa il 10 Marzo 2016 ha precisato in diritto che “Nel rapporto tra insegnante e bambini assume predominante rilievo il profilo educativo”, dove il bimbo non è destinatario passivo di una semplice azione correttiva, ma titolare di diritti, a cominciare da quello alla propria dignita. Questo “preclude in partenza ogni strumento che faccia leva sulla violenza pur orientata a scopi educativi”.
Nel caso di specie la maestra – condannata dalla Corte d’appello di Catanzaro a due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti offese – era accusata di aver sottoposto in alcuni casi i bambini a “violenze fisiche, consistite in schiaffi o sberle o nel tirare loro i capelli”, o a “violenze psicologiche o ancora a condotte umilianti, come il minacciarli dell’arrivo del diavoletto, nel costringerli a mangiare o a cantare, nel farli stare con la lingua fuori”.
Con ciò integrando la fattispecie di abuso del mezzo di correzione, che può integrarsi – continua la Cassazione – anche con un unico atto che leda l’integrità psico fisica del bambino, peraltro in assenza di qualsivoglia comportamento “giustificante” mai addotto dall’insegnante.