La Cassazione ha stabilito, con la sentenza dello scorso 15 Febbraio, che la banca ha il dovere di segnalare le operazioni che si presentino inadeguate rispetto al profilo del cliente, segnalando esplicitamente le ragioni per le quali sarebbe opportuno non procedervi.
Solo nell’ipotesi in cui il cliente sottoscriva comunque un ordine per iscritto diverso, la banca allora può procedere.
Sotto tale profilo, osserva la Corte, il modulo prestampato fatto compilare al cliente e dallo stesso sottoscritto, non costituisce una dichiarazione confessoria, ma un semplice giudizio, un’opinione. Ciò vuol dire che, mancando la prova della diligenza della banca, il cui onere e’ posto a carico del medesimo istituto di credito, questa sarà tenuta al risarcimento degli eventuali danni, oltre la restituzione del capitale male investito