EQUITALIA BASTA LA NOTIFICA

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La Cassazione con l’ordinanza n. 3037 del 17/02/2016 ha stabilito che non grava nessun obbligo a carico di Equitalia di produrre in giudizio la cartella di pagamento qualora il contribuente eccepisca l’omessa notifica.

Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato un’ingiunzione di pagamento  notificatagli da Equitalia sud, eccependo che si trattava di somme contenute in una cartella di pagamento a lui mai notificata.

Equitalia aveva depositato la sola relata di notifica nel corso del giudizio di secondo grado, ma la Commissione Tributaria adita dal contribuente aveva dato ragione a quest’ultimo annullando l’intimazione di pagamento in seguito alla mancata produzione anche della cartella di pagamento da parte di Equitalia.

La Cassazione ha invece ribaltato il giudizio, sostenendo che “in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 comma 1 seconda parte dpr 602/1973, la prova per il perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento e che la prova del contenuto del plico contenente l’atto e’ data dal numero contenuto sulla busta che coincide con il numero della cartella la quale, siccome emessa in un unico originale spedito al contribuente, non può essere certo conservata in copia”.

Pertanto in capo all’Agente della Risocssione non grava alcun onere di produrre la cartella di pagamento.

Cartella Esattoriale

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