Cartelle Esattoriali Ed Avvisi Di Accertamento Nulli – Falsi Dirigenti Decaduti

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Con la sentenza 37/2015 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 24 D.L. n. 16/2012 (convertito con Legge n. 44/2012), il quale consentiva all’Agenzia delle Entrate (ma anche all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia del Territorio) di coprire, in attesa della pubblicazione di concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine, stipulati con funzionari interni.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto tale abusato meccanismo non conforme al dettato di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo con esso l’Agenzia protratto all’infinito un’assegnazione che avrebbe dovuto essere assolutamente eccezionale e temporanea.
In seguito alla sentenza i quasi 800 dipendenti “facente funzioni” sono stati, quindi, nuovamente declassati a semplici funzionari.
Conseguentemente gli atti dagli stessi firmati nelle more di detta (illegittima) qualifica di dirigenti, risultano viziati e dunque impugnabili.
Alla stregua della tanto reclamizzata nullità di tali atti, deve precisarci se che gli stessi risultano affetti da un vizio ancor più grave ed insanabile, ovvero l’inesistenza dell’atto stesso, a causa della mancata sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiegato con carriera direttiva dal medesimo espressamente delegato, come impone l’art. 42 D.P.R. 600/1973 (e altresì l’art. 56 D.P.R. 633/1972 per le imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto).
I provvedimento adottati da tali funzionari dichiarati decaduti, quindi, possono essere impugnati dal contribuente innanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale.
Lo Studio Legale G&L mette a disposizione dei contribuenti interessati la propria professionalità.

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