Assolto Imprenditore Dall'Omesso Versamento I.v.a. Per Crisi Dell'Impresa

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Omesso Versamento I.V.A.Il Tribunale Penale di Roma pur riconoscendo integrata sotto il profilo materiale la fattispecie di cui all’art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto), ha assolto un imprenditore romano assistito dallo Studio Legale G&L,  con la formula “il fatto non costituisce reato”.

Accertato lo stato di difficoltà economica in cui l’imprenditore si era venuto incolpevolmente a trovare ed in conseguenza della quale aveva omesso il versamento i.v.a. nei termini di legge, per essere vittima egli stesso di usura già accertata da precedente sentenza, il Tribunale ha ritenuto non sussistente l’elemento psicologico del reato. 

Accogliendo, dunque, un filone giurisprudenziale già tracciato da numerose sentenze di merito, il Giudice ha riconosciuto che la mancanza assoluta dei mezzi economici o comunque la crisi acuta di liquidità dell’impresa, escludono la responsabilità penale per difetto dell’elemento psicologico.

Posto che la volontà di non effettuare il pagamento nei termini di legge presuppone la possibilità di assolvere il dovere di pagamento, la crisi acuta di liquidità e/o lo stato di dissesto economico escludono il dolo. Considerato che il dolo penalmente rilevante è solo quello sussistente al momento della condotta tipica, il dolo omissivo deve necessariamente accompagnare il mancato adempimento del comportamento doveroso alla scadenza del termine prescritto.

Qualora – come nel caso di specie – a causa di un’obiettiva mancanza di liquidità l’imprenditore non abbia potuto far altro che omettere il tempestivo versamento dell’i.v.a., il dolo tipico non risulterà integrato (stante l’effettiva mancanza di volontà dell’omissione) e, dunque, l’imputato dovrà essere assolto dalla fattispecie di cui all’art. 10 ter D. Lgs. 74/2000, perché il fatto non costituisce reato.

Per  maggiori approfondimento si segnala, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzione del 7 Aprile 2014 con la quale, in riferimento ai fatti commessi sino al 17 Settembre 2011, è stata dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all’art. 10 ter D. Lgs. 74/2000, nella parte in cui punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori ad euro 103.291,38 i quali – dunque – non costituiscono più fattispecie penalmente rilevanti.

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